venerdì 25 novembre 2011

RICAMO - Qualche TOVAGLIA per il Corredo

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Sin dai primi del novecento, le famiglie della coppia che decideva di sposarsi, prima che si unisse in matrimonio, stipulavano in forma scritta i "capitoli matrimoniali", per la "sicurezza della dote, del dotante, della sposa, e dei figli che da quello saranno per nascere..."

Con questo antico atto, risalente al diritto longobardo, la famiglia della sposa concordava e quantificava con il futuro sposo la dote e il corredo, che era costituita dalla "roba" (case, terreni, proprietà, argenti ecc.) o da denaro contante.

Infatti fino al 1975 la dote era un bagaglio indispensabile e obbligatorio per la sposa e un onere necessario per padri e fratelli: non averli era per una donna una vera e propria tragedia, un ostacolo nel trovare un marito. Ovviamente la dote era proporzionata alle possibilità della famiglia della sposa e allo status sociale dello sposo a cui veniva concessa.

Dopo le nozze la dote non diventava di proprietà dello sposo ma era da lui soltanto gestita: alla sua morte la dote veniva restituita alla moglie che da quel momento era libera di disporne. Se invece moriva prima la moglie, senza aver messo al mondo dei figli, il marito era tenuto a restituire la dote alla famiglia della sposa.

In realtà anche il marito era tenuto a dare alla moglie una "controdote" e un mantenimento che dovevano servire alla moglie per far fronte ai suoi bisogni.

Prima della celebrazione del matrimonio, la descrizione dettagliata e il valore totale della dote e del corredo matrimoniale erano oggetto di un atto davanti al notaio che conteneva:
- la promessa di matrimonio;
- la costituzione della dote e degli assegni maritali;
- la rinunzia della donna a pretese ereditarie sui beni della sua famiglia, anche se se questa parte era facoltativa.

Spesso ai capitoli matrimoniali era annesso un elenco compilato a mano da una persona di famiglia o amica, capace di scrivere, di tessuti, mobili, oggetti di casa e gioielli assegnati alla sposa.


 
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Una volta erano la mamma e la nonna a pensare, cucire e ricamare le componenti del corredo già alla nascita della bambina. Si iniziava a mettere da parte i vari pezzi della biancheria in una cassapanca, la quale, veniva riempita nel corso degli anni di pizzi e merletti, lini e cotoni.

Esiste ancora  l'idea della dote ?
 
A quanto mi è dato di sapere e vedere, qui nel Molise, è ancora usanza attuale la preparazione del corredo, forse non seguendo le regole come in passato, ma, alcune  mamme e nonne, rispettano ancora la tradizione ... specialmente una di queste, una certa Nonna Carmelina  di mia conoscenza ... che di nipotine ne ha una schiera e che a ciascuna regalerà il proprio corredo.
 
Queste tovaglie, inserite per la visione, sono di sua proprietà e, anche per queste, vale la regola del "non stirare prima dell'uso" (post precedente).
 
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Tovaglia da 12 posti - di puro lino
misura totale cm. 300x180
con inserto centrale e orlo di rifinitura eseguiti a mano ad Uncinetto,
motivi a punto mezzo-gigliuccio e ricamo, sempre tutto a mano, sui quattro lati di caduta.
























Fascia centrale Uncinetto
Alta 35 cm
Applicata a mano e rifinita
a orlo a giorno a colonnina


































Ricamo a mano
Punto catenella e Pieno

















Angolo













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Tovaglia da 12 posti - di puro lino, misura cm. 300x180,
con inserti eseguiti a mano ad Uncinetto e applicati sempre a mano.
Orlo di rifinitura eseguito a Punto "a giorno" a colonnina. 



Uncinetto. Inserto centrale a fascia,  misura cm. 110x40 circa.
Applicata a mano e rifinita a punto "mezzo gigliuccio" (cioè mancante del punto quadro superiore e inferiore)
















Angolo di caduta, con inserto a Uncinetto.

















Caduta centrale con inserto a 
Uncinetto
Sfilatura doppia ricamata
a punto mezzo-gigliuccio
L'altezza dell'inserto è di
cm. 12 circa.







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                                                                                    Continua ...Qui


3 commenti:

  1. Telemaco6426/11/11, 22:18

    Mi compiaccio per i puntuali riferimenti giuridici che hai avuto modo di formulare circa la dote.
    In effetti dobbiamo al Re longobardo Rotari l’editto che contiene i riferimenti circa la dote da dare alla sposa. L'Editto è stato emanato la notte tra il 22 e il 23 novembre del 643.
    In particolare l'art. 181, del citato Editto, così dispone:

    Complimenti anche per i "lavori" che hai presentato con tanta maestria.

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  2. Telemaco6426/11/11, 22:32

    ... così dispone:" Se il padre avrà dato marito alla figlia o il fratello alla sorella, costei si ritenga paga per quella parte dei beni paterni o materni, che il padre o il fratello le avranno dato nel giorno delle nozze e non chieda di più"

    ... era rimasto fuori ... Telemaco64

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  3. Telemaco ... Mmmmmh ...: Avvocato!
    Grazie per la visita, molto apprezzata!
    Un saluto.

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